L’IMPIANTO RIFIUTI S.DAMIANO/S.ALBINO SORGE IN PROSSIMITA’ DI UN POZZO

 
La domanda è:
CHE COSA BERREMO NOI CITTADINI DI S.DAMIANO E S.ALBINO FRA UN PAIO DI MESI?
 
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Dopo l’incontro con l’Assessore Colombo (Comune di Monza) e la riunione del neonato Comitato di Quartiere S.Damiano eccovi, grazie a certosino lavoro di Federico Ghelfi, che ringraziamo, il quadro della situazione (densa di preoccupanti interrogativi)
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Ciao a tutti,
scusate il ritardo ma la complessità della questione meritava qualche giorno in più di ricerca.
 
Federico Ghelfi
 
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ps. il grassetto e la foto li abbiamo aggiunti noi (del blog) come “premio” per l’impegno…
 
 
 
 
 
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Ecco la relazione:
 

COMITATO S.DAMIANO
 
Crimo S.r.l. richiede autorizzazione per la realizzazione di un impianto finalizzato alla messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali. Questo perché le richieste del mercato sono elevate (non accompagnata da dati). In sintesi l’attività è volta a recuperare in maggior parte:
·         rifiuti plastici
·         pneumatici
·         tutto ciò che deriva da veicoli fuori uso (fanghi, vernici, polveri di gas, ceneri e lamine)
 
In data 10 giugno 2010 Crimo Srl avanza l’istanza al comune di Monza,
successivamente la Provincia di Monza convoca in data 10 febbraio 2011 una conferenza di Servizi alla quale partecipano:
·         ARPA
·         COMUNE DI MONZA
·         PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
·         ASL
·         CRIMO SRL
Già in questa data il comune di Monza nella persona dell’Assessore Antonicelli conclude la conferenza di servizi dando parere favorevole.
Il comune di Brugherio, pur essendo interessato in quanto confinante, non viene invitato alla predetta conferenza.
Le altre istituzioni si riservano dal dare pareri, chiedendo di presentare ulteriore documentazione, in particolare sia la Provincia che l’ ASL richiedono un certificato di assenza di punti captazione acque (pozzo, sorgente o corpo idrico superficiale, le cui acque alimentano un acquedotto o un impianto di distribuzione autonomo) rilasciato dal comune di Brugherio.
 
Il 4 aprile 2011 perviene all’ufficio delibere del comune di Monza decisione di giunta n. 9 (in allegato)
riguardante l’affitto dell’area firmata dal sindaco di Monza, dall’assessore Antonicelli e dal segretario generale.
 
In data 12 maggio 2011 avviene un’altra conferenza di servizi nella quale ASL risulta assente rispetto ai precedenti enti presenti (in allegato parere negativo ASL). Il comune di Monza rilascia parere favorevole mentre la provincia richiede altra documentazione integrativa.
 
In data 19 maggio 2011 Crimo Srl fa pervenire la documentazione richiesta alla Provincia ma non si capisce se è stata inviata anche la certificazione in merito ai punti di captazione (vedi allegato “l’area in esame non è/è”). La questione è molto seria perché l’art. 94 del  d.lgs. 152/06 sottocitato, parla di zone di rispetto nelle quali non si possono avviare attività di gestione rifiuti.
L’area, anche se decritta nel vigente PGT come agricola, varia automaticamente nel momento in cui si approva un opera di pubblico interesse come descritto nell’art. 208 c.6 del D.lgs 152/06.
In data 24 ottobre 2011 arriva la autorizzazione dirigenziale della provincia di Monza e Brianza nella quale è descritto che l’area occuperà un’area di 13222 mq all’angolo fra il viale delle industrie e via Salvadori (lato S.Damiano di Brugherio)
Da ricerche sul sito della Provincia di Monza http://www.provincia.mb.it/export/sites/default/ambiente/doc/Acque/acque_sott/BRUGHERIO.pdf è stato riscontrato un pozzo di captazione proprio accanto a quest’area (precisamente il numero 1080330300 vedi allegato) che sicuramente non è meno distante di 200 m.
La domanda è:
CHE COSA BERREMO NOI CITTADINI DI S.DAMIANO E S.ALBINO FRA UN PAIO DI MESI?



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si allega anche:
 
ART. 94 D. Lgs. 152/06
(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
1. Su proposta delle Autorità d’ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche’ per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche’, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta e’ costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev’essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto e’ costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta (200 metri) da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell’individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
 
                                                                                                                                                            
 
In allegato altri file che ritengo importanti.
 

Documenti relativi a discarica s.damiano.pdf

BRUGHERIO punti di captazione.pdf

 

 

A cura di Federico Ghelfi

 

 

 

 
 
 
 
L’IMPIANTO RIFIUTI S.DAMIANO/S.ALBINO SORGE IN PROSSIMITA’ DI UN POZZOultima modifica: 2013-04-29T16:01:00+02:00da paoloteruzzi
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